Diocesi di Acireale

Collaborazione Pastorale “Santa Venerina Centro”

Parrocchie "S. Venera"

 

 

Associazione "Confraternita S. Sebastiano"

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CONFRATERNITA SAN SEBASTIANO”

 

1. Norme generali

Art. 1: È costituita presso la Parrocchia “S. Venera” in Santa Venerina l’Associazione “Confraternita San Sebastiano”. È un’associazione privata di fedeli, approvata dal Vescovo di Acireale. Essa è un ente ecclesiastico riconosciuta dall’autorità religiosa in quanto ha fine prevalente di culto, ha sede nei locali parrocchiali di Via Umberto 9 in Santa Venerina.
Lo stendardo dell’Associazione sarà conservato presso la sede della stessa oppure, sentito l’Assistente Spirituale, presso uno dei locali parrocchiali.

Art. 2: Questo Statuto modifica ed integra lo Statuto del 2000.

Art. 3: L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4: L’Associazione “Confraternita San Sebastiano”, come ogni aggregazione laicale, si ispira ai seguenti criteri di ecclesialità:
a) Aiuta i suoi membri a crescere verso la perfezione della vita cristiana incoraggiando una perfetta sintonia tra la vita pratica e la professione della fede;
b) Accoglie e proclama la verità di fede e di morale autenticamente approvata dal Magistero della Chiesa;
c) Contribuisce alla realizzazione della comunione fraterna per far crescere la comunione ecclesiale;
d) Accoglie gli orientamenti pastorali del Magistero del Papa e dei Vescovi, rispettando la pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici e favorendo la reciproca collaborazione;
e) Mostra gran"e sollecitudine per la missione di evangelizzazione e santificazione della Chiesa, manifestando un autentico slancio missionario, con intento di servire umilmente la Chiesa;
f) Intensifica la presenza nella società a servizio dell’uomo per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne.

Art. 5: L’Associazione ha lo scopo di promuovere la devozione in onore di San Sebastiano con la frequenza ai sacramenti e l’esercizio degli atti di carità.

Art. 6: L’Associazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle sue attività che ne costituiscono l’oggetto. Per le finalità indicate l’Associazione potrà a mero titolo esemplificativo:
a) svolgere e organizzare - in proprio o con la collaborazione di altre associazioni ed enti culturali, sociali, sportivi, istituzionali - attività culturali, gruppi di studio, seminari, riunioni, cenacoli, manifestazioni, incontri spirituali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, fiere ed attività varie, in linea e nel rispetto degli scopi statutari;
b) produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell’associazione attraverso stampati, radio, televisione, siti internet e qualsiasi altro mezzo di divulgazione attinente allo scopo sociale;
c) organizzare qualsiasi attività tur"stica con ogni mezzo, come - a titolo esemplificativo - viaggi, gite, campi scuola e quanto altro favorisce lo scopo associativo e di aggregazione.

L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie o utili per il proseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 7: L’Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Si avvale dei seguenti introiti:
a) quote di iscrizione;
b) proventi di iniziative e manifestazioni;
c) contributi, lasciti, donazioni e proventi vari;
d) contributi pubblici;
e) sovvenzioni e contributi;
f) entrate derivate dallo svolgimento dell’ogetto sociale;
g) ogni altro tipo di entrata.

Art. 8: Le quote versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. I Membri

2.1. I membri "rdinari

Art. 9: Possono far parte dell’Associazione sia uomini che donne che abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età previa domanda al Consiglio Direttivo il quale, dopo essersi informati della condotta cristiana scriveranno l’aspirante socio nell’"elenco dei soci". Per i minorenni sarà presentata apposita domanda da uno dei genitori o da chi ne ha la tutela.

Art. 10: Gli associati riceveranno,"in una celebrazione comunitaria stabilita dal Direttivo e sentito il parere dell’Assistente Spirituale, il “sacco” bianco, la fascia e copia dello Statuto. Il Direttivo stabilirà un periodo di formazione, che non deve essere inferiore a un anno, durante il quale, l’aspirante confrate, crescerà nella spiritualità della Confraternita e accetterà lo Statuto e la vita Associativa.

Art. 11: Dopo il periodo di formazione il Diretivo, sentito il parere dell’Assistente Spirituale, ammetterà l’aspirante nella Confraternita durante la celebrazione comunitaria del 20 gennaio, festa liturgica di S. Sebastiano. Se per vari motivi non si può rispettare tale data, il Direttivo concorderà con l’Assistente Spirituale e il candidato Confrate un’altra data idonea. Durante la celebrazione il Presidente imporrà la mantella e la “busta” rossa con lo stemma della Confraternita e consegnerà la tessera del Confrate.

Art. 12: Sarà cura della Confraternita fornire la mantella e la "busta” al nuovo Confrate che li custodirà e ne avrà cura di mantenerli puliti, il “sacco” sarà realizzato a spese del Confrate su modello fornito dal Direttivo. Nel caso in cui si esce dalla Confraternita, nei casi previsti dallo Statuto, la mantella e la “busta” saranno riconsegnate alla Confraternita.
Nel caso di decesso del Confrate, se la famiglia chiedesse di poter conservare il vestiario in ricordo del pa"ente defunto, occorrerà l’autorizzazione dell’Assemblea con voto a maggioranza della metà più uno dei presenti.
Il presente articolo ha valore solo per i Confrati che saranno ammessi dopo l’approvazione del presente Statuto.

Art. 13: Tutti gli associati maggiorenni hanno i seguenti diritti e doveri:
a) partecipano e votano nelle Assemblee generali (gli associati minorenni non hanno diritto di voto);
b) hanno voto attivo e passivo per le cariche direttive (gli associati minorenni non hanno di"itto voto);
c) accettano le disposizioni degli statuti e le decisioni valide dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
d) partecipano attivamente alle attività dell’Associazione per il raggiungimento dei fini statutari e in particolare agl" associati è chiesto:
- Tenere sempre e dovunque una condotta religiosa e morale inappuntabile.
- Agire esemplarmente ed apostolicamente nel santificare i giorni festivi.
- Impegnarsi nella preghiera quotidiana.
- Celebrare con fede e devozione la festa liturgica del 20 gennaio; il Triduo e la festa dell’ultima domenica di gennaio e l'ottava della festa.
- Partecipare alla Celebrazione Eucaristica di ogni ultima domenica del mese dove sarà fatto un ricordo particolare di S. Sebastiano.
- Essere presente alla Processione di S. Sebastiano con il proprio abito e con lo stendardo.
- Prendere parte, con il propria abito, alle processioni del Venerdì santo, Corpus Domini, S. Venera e a tutte quelle pr"cessioni o celebrazioni stabilite dal Direttivo.
- Prendere parte, insieme con tutta la Comunità parrocchiale, a momenti di spiritualità ed agli esercizi spirituali in preparazi"ne alla Pasqua.
- Intervenire alle esequie degli associati defunti.

Art. 14: Ogni Confrate, sia esso minorenne o maggiorenne, dovrà pagare una quota associativa stabilita dal Direttivo. Tale quota dovrà essere versata ogni anno al momento del rinnovo dell’appartenenza all’Associazione che verrà segnata sul tesserino del Confrate.

Art.15: I Confrati che per due anni consecutivi, senza una giusta causa, non avranno rinnovato l’adesione "nnua, sentito il parere dell’Assistente Spirituale saranno cancellati dall’”Elenco dei soci” dal Direttivo. Nei casi di indigenza, lì dove sarebbe difficile pagare l’annualità, sarà cura del Direttivo, attingendo ai fondi dell’Associazione, pagare le somme necessarie.

Art. 16: Sarà cura dell’Assistente Spirituale e del Presidente richiamare qualche Confrate che lascia a desiderare nella co"dotta o che non si vuole conformare allo Statuto. Se gli ammonimenti si dimostrassero inutili, sentito il parere dell’Assistente Spirituale, l’associato può essere allontanato, anche solo temporaneamente dall’Associazione, dal Direttivo. Nel caso in cui un Confrate viene allontanato temporaneamente, sarà cura del Direttivo, sentito il parere dell’Assistente Spirituale, decidere i tempi e il cammino da fare per il suo reintegro all’interno della Confraternita.

Art. 17: Si fa parte della Confraternita a vita. Si perde la qualifica di Confrate nei seguenti casi:
a) Per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Direttivo;
b) Per inadempienze, reiterate e non giustificate, relative"agli obblighi di cui all’art. 13;
c) Per atti e/o comportamenti in contrasto con la morale cattolica e le finalità associative.
Affinché sia deliberato l’allontantmento di un Confrate occorre la maggioranza assoluta del Direttivo e la rettifica dell’Assemblea della Confraternita con voto dei 2/3.

Art. 18: Un Confrate che celebra il Sacramento del Matrimonio può chiedere l’apertura della Cappella di S. Sebastiano. Tale diritto non può essere esteso a familiari del Confrate.

Art. 19: Un Confrate che per tanti anni ha lavorato all’interno della Confraternita ma che, per motivi di salute o di età avanzata, non può più partecipare alla vita associativa, può essere nominato “Confrate onorario”.
Sarà cura del Consiglio Direttivo presentare una relazione all’Assemblea spiegando i motivi della scelta che voterà a maggioranza dei presenti la nomina a “Confrate onorario”.

Art. 20: Alla morte di un Confrate, sarà cura del Direttivo organizzare, con l’Assistente Spirituale, un momento di preghiera a casa del defunto; preoccuparsi di far pre"arare in chiesa lo stendardo della Confraternita; aprire la cappella di S. Sebastiano e far celebrare una S. Messa per il defunto.

2.2 “I piccoli rizzareddi”

Art. 21: Fanno parte del gruppo dei"“piccoli rizzareddi” tutti i bambini da uno ai tredici anni compiuti che vogliono crescere nella fede in Cristo e nella devozione a S. Sebastiano.

Art. 22: I genitori dei bambini che vogliono far parte del gruppo, presentino domanda scritta al Direttivo della Confraternita che li affiderà a una persona di fede nominata dall’A"semblea dei Confrati.

Art. 23: I bambini accolti all’interno del gruppo, il sabato prima della festa, durante la celebrazione comunitaria, riceveranno la benedizione da parte dell’Assistente Spirituale e, "alle mani del Presidente della Confraternita, riceveranno la coccarda rossa e la tessera.

Art. 24: Sarà cura del delegato per i “piccoli rizzareddi” in sintonia con il Direttivo e l’Assistente Spirituale, fare un cammino di catechesi per la crescita dei ragazzi.

3. Organigramma

3.1. Assemblea dei Confrati

Art. 25: L’Assemblea generale è l’organo supremo di governo dell’Associazione. È composta da tutti i membri dell’Associazione. L’Assemblea generale ha soprattutto queste competenze:
a) approva la relazione annuale delle attività dell’Associazione e la programmazione per l’anno successivo;
b) delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
c) elegge ogni tre anni il Presidente dell’Associazione (con una lista a parte) e i membri del Consiglio direttivo;
d) decide il cambio di residenza sociale dell’associazione;
e) fissa la quota ordinaria e straordinaria che devono versare i membri dell’Associazione;
f) interpreta le disposizioni degli Statuti dell’Associazione e ne approva le modifiche;
g) delibera l’estinzione dell’Associazione;
h) decide su qualsiasi altra questione importante che riguardi il governo e la direzione dell’Associazione.

Art. 26: Oltre ai compiti di cui all’art. 25, l’Assemblea ha il compito di organizzare la festa di S. Sebastiano. Tale compito può essere svolto da tutti i soci oppure, secondo le opportunità e sentito il parere dell’Assisten"e Spirituale, da un gruppo di Confrati che ha avuto il mandato dell’Assemblea.
L’Assemblea può anche deliberare l’ingresso di persone, non appartenenti alla Confraternita, che desiderano aiutare nell’organizzazione della festa.

Art. 27: L’Assemblea dei"Confrati nomina, su proposta del Presidente, un Confrate affinché faccia parte del Consiglio Pastorale Interparrocchiale e nomina un delegato che si occupa dei “piccoli rizzareddi”. Il delegato per i “piccoli rizzareddi” può anche essere una persona che non faccia parte della Confraternita purché rispetti i principi della stessa e sia una persona di fede.

Art. 28: L’Assemblea della Confraternita viene convocata almeno quattro volte l’anno:
a) All’inizio dell’anno associativo (settembre - ottobre) per discutere sulle attività da proporre al Consiglio Pastorale Inte"parrocchiale;
b) In prossimità della Festa di S. Sebastiano per discutere sulle varie proposte presentate dal Direttivo;
c) Per discutere e approvare il bilancio (entro fine marzo) che sarà presentato in Curia;
d) Alla fine"dell’anno associativo per verificare il cammino svolto.
Inoltre si riunisce ogni tre anni per:

a) Eleggere il Consiglio Direttivo;
b) Eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo con una lista a parte.

Art. 29: La convocazione dell’Assemblea spetta al Presidente coadiuvato dal Segretario. La convocazione assembleare avverrà con avviso scritto, da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data prefissata, con avviso pubblico sia nella bacheca davanti la sede e "ia nella bacheca della chiesa parrocchiale “S. Venera”. Si possono usare anche mezzi informatici accertandosi che tutti i Confrati siano correttamente informati. Per motivi particolari e straordinari l’Assemblea può essere convocata dall’Assistente Spirituale oppure su richiesta scritta di almeno 2/3 degli Associati.

Art. 30: L’Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti la metà dei Confrati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i Confrati maggiorenni e in regola con l’iscrizione annua.

Art. 31: Per procedere all’elezione del Direttivo e del Presidente il numero legale, nella prima convocazione è dei 2/3 dei Confrati; qualora non si raggiungesse il numero legale, in seconda convocazione, è richiesta la metà più uno degli aventi diritto. Ogni Confrate può delegare per iscrit"o un altro Confrate ma ogni delegato non può raccogliere più di una delega.
L’Assemblea eleggerà i cinque consiglieri e il Presidente.

Art. 32: I Confrati che intendono candidarsi alla carica di Consigliere o di Presidente ne diano comunicazione al Direttivo uscente il quale, entro 48 ore prima della votazione, re"deranno pubbliche le due liste con i nominativi.
Il Confrate che si candida alla carica di Presidente non può candidarsi come Consigliere e viceversa.
Non sono ammesse candidature il giorno della votazione almeno che il Direttivo ne dia parere favorevole.

Art. 33: Per eleggere i consiglieri si effettuerà votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti i cinque Confrati che avranno raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano in età, qualora risultasse la stessa data di nascita si prenderà in considerazione il numero di anni all’interno d"lla Confraternita.

Art. 34: Per eleggere il Presidente si effettuerà la votazione a scrutinio segreto e nelle prime due votazioni occorreranno voti pari ai 2/3 dei presenti; qualora non si raggiungesse il quorum richiesto, la terza votazione verta sopra i due più votati nella seconda votazione e risulterà eletto chi avrà raggiunto"la maggioranza dei voti. In caso di parità verrà eletto il più anziano in età, se si verificano casi in cui coincide la data di nascita, sarà eletto chi da più anni è all’interno della Confraternita.

Art. 35: Affinché la votazione sia valida deve essere presente il Delegato Vescovile per le Associazioni e Confraternite.

3.2. Il Consiglio Direttivo

Art. 36: Il Consiglio Direttivo è costituito da:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Cassiere;
e) Due"consiglieri;
f) Assistente Spirituale.

Art. 37: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea e resta in carica per tre anni.

Art. 38: Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quat"ro volte l’anno per programmare e presentare all’Assemblea le iniziative da adottare.
Il Presidente convoca il Direttivo tutte quelle volte che lo ritiene opportuno, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci all’art. 29.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da chi ne fa"le veci.

Art. 39: Il Consiglio Direttivo:
a) Prepara la relazione e la programmazione delle attività dell’Associazione;
b) Dirige l’Associazione secondo le norme e lo spirito del presente Statuto e attua quanto ritiene opportuno per il buon andamento dell’Associaz"one;
c) Prepara l’ordine del giorno delle Assemblee generali;
d) Cura l’esecuzione di quanto stabilito dall’Assemblea dei Confrati;
e) Delibera o meno sull’ammissione dei nuovi associati secondo l’art. 9;
f) Sospende o espelle quegli associati che non c"nservano buona condotta morale o religiosa, dopo aver sentito il parere dell’Assistente Spirituale;
g) Procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea;
h) Delibera e autorizza il Presidente negli atti di ordinaria amministrazione;.

Art. 40: E’ compito del Direttivo uscente convocare e presiedere l’e"ezione del nuovo Direttivo.

Art. 41: Il Consiglio Direttivo può essere destituito su richiesta di almeno i due terzi dei soci per gravi motivi o per inoperosità.
Qualora il Consiglio venga destituito dall’Assemblea, sarà cura dell’Assistente Spirituale farne comunicazione al Delegato diocesano che nominerà un Commissario che indirà nuove elezioni s"condo il vigente Statuto.

Art. 42: Il Presidente:
a) Rappresenta e dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione;
b) Alla prima riunione utile dopo l’elezione del Consiglio sentito il parere dell’Assistente Spirituale, nomina il Vice Presi"ente, Segretario e Cassiere tra i cinque consiglieri eletti;
c) Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Confrati e del Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e segue con diligenza tutte le attività dell’Associazione;
d) Ha il compito di inviare alla Curia diocesana il bilancio approvato dall’Assemblea insieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale dell’Associazione;
e) Sale sul fercolo con il Parroco nel giorno della festa esterna.

Art. 43: Il mandato del Presidente dura tre anni e può essere riconfermato solo per un altro mandato consecutivo. Può essere rimosso con decreto dall’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 44: Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino al termine del triennio.

Art. 45: Il Segretario redige i verbali delle adunanze del Direttivo e dell’Assemblea"dei Confrati e li firma insieme al Presidente; dà lettura del verbale precedente per l’approvazione; collabora con il Presidente per indire le elezioni; ha cura scrupolosa dell’archivio dell’Associazione ed in particolare conserva il libro dei soci e ne cura l’aggiornamento; redige la cronistoria con le attività svolte; invia gli avvisi e gli inviti a tutti i soci; conserva l’inventario dei beni mobili e immobili dell’Associazione.

Art. 46: Il Cassiere cura la contabilità e paga i conti su mandato del Presidente; redige e tiene in ordine il libro cassa; provvede a mantenere le quote annuali raccolti dagli Associati; prepara il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea; ha cura dei fondi dell’Associazione; conserva le somme dell’Associazione sia in liquidità che, qualora vi fossero, in titoli su c/c bancario o postale "ntestato all’Associazione il cui numero di c/c deve essere comunicato alla Curia.
I relativi prelevamenti saranno effettuati con firme congiunte dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 47: Tutti gli atti, registri, verbali, titoli, c/c bancari ecc. vengono conservati e custoditi presso regolare archivio dell’Associazione oppure presso cassetta di sicurezza o, in mancanza di esso, presso uno dei locali della Parrocchia “S. Venera” in Santa Ve"erina.

Art. 48: Gli altri due Consiglieri che fanno parte del Direttivo coadiuvano il Presidente nel realizzare le attività proposte per tutta l’Associazione.

Art. 49: L’Assistente Spirituale è il Parroco pro tempore della Parrocchia “S. Venera” in Santa Venerina a meno che l’Ordinario diocesano non disponga diversamente. L’Assistente Spiri"uale:
a) cura la vita spirituale dell’Associazione animandone lo zelo e sollecitandone l’impegno;
b) Promuove attività religiose e formative;
c) Collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo per promuovere e programmare attività sociali e culturali;
d) Partecipa con voto consultivo e non deliberativo sia nel Direttivo che nell’Assemblea;
e) Ha diritto di veto su tutte le deliberazioni sia del Direttivo che dell’Assemblea qualora siano contrarie alla morale e alla fede cattolica, alla liturgia, alla pastorale diocesana o parrocchiale, nonché alle direttive del Vescovo;
f) Il suo parere è necessario e determinante per l’accettazione o l’espulsioni degli Associati;
g) All’inizio di ogni adunanza propone alcuni spunti di riflessi"ne spirituale;
h) Celebra una Santa Messa in onore di S. Sebastiano ogni ultima domenica del mese.

4. Norme conclusive

Art. 50: L’Associazione ha durata illimitata e si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni o se lo dispone "er cause gravi l’Assemblea dei Confrati con votazione di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 51: In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, il Vescovo diocesano può designare un commissario che in suo nome dirige temporaneamente l’Associazione; in casi gravissimi può anche sopprimerla.

Art. 52: In caso di scioglimento o di estinzione dell’Associazione il suo patrimonio, l’archivio e ogni altra proprietà saranno di appartenenza della Parrocchi" “S. Venera” in Santa Venerina.

Art. 53: Il presente Statuto può essere modificato su richiesta di almeno 2/3 del gruppo degli Associati deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con la dovuta approvazione del Vescovo di Acireale.

Art. 54: Per quanto non espresso letteralmente nel presente Statu"o occorrerà far riferimento al Diritto Canonico e a quanto indicato dall’Ordinario Diocesano e dal Codice Civile.

 

Il Presidente
Fichera Antonino
  L’Assistente Spirituale
Don Giovanni Marino

 

Approvato in data 22.12.2016 Prot. 1904/16 (CAN)

 

Il Cancelliere
Don Alfio Privitera
  Il Vescovo diocesano
Mons. Antonino Raspanti

 

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